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Cosa prevede l’Ecobonus 110% per il rifacimento del tetto?

   

La nuova normativa contenuta nel noto Decreto Rilancio consente di usufruire della detrazione fiscale del 110% per interventi rivolti al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici quali, ad esempio,  la coibentazione del tetto o la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Nella ristrutturazione del tetto è necessario rispettare alcuni vincoli per  avere diritto all’Ecobonus con aliquota del 110%, in particolare:

• la superficie della copertura deve incidere per almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;

• gli interventi realizzati devono portare l’edificio ad un miglioramento di almeno di due classi energetiche,  o consentire il raggiungimento della classe energetica più alta;

• essere persona fisica o condominio.

In sintesi, questa è la documentazione da produrre:

– attestazioni di Prestazione Energetica – APE ante e post intervento – a firma di professionista abilitato, che assevera il rispetto dei requisiti tecnici necessari;

– rilascio del visto di conformità che giustifica la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi realizzati – rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF;

– comunicazione all’ENEA, come già previsto per le altre precedenti detrazioni

Le coperture rientrano a pieno titolo fra gli interventi trainanti del decreto quando sono rispettate le condizioni previste è nella dell’Agenzia delle Entrate in materia, ovvero, in estrema sintesi, quando la copertura stessa sottende un volume già riscaldato.

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

• 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;

• 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;

• 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

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